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2 agosto 2007
Interprete di fiducia a spese dello Stato per gli stranieri non abbienti coinvolti in procedimenti penali.
Per la Corte Costituzionale i cittadini stranieri coinvolti in un processo potranno nominare un interprete di fiducia e le spese saranno sostenute dallo Stato italiano.
La sentenza, la n. 254 depositata lo scorso 6 luglio, è stata ricordata ieri da Bruno Desi, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna.
“La pronuncia della Corte – spiegano dall’Ufficio del Garante di Bologna all’agenzia di stampa Redattore Sociale - si inserisce all’interno delle norme che regolano il patrocinio legale gratuito per le persone non abbienti. Finora, in caso di procedimento penale nei confronti di un cittadino straniero, l’avvocato d’ufficio era affiancato da un interprete, fornito però dal pubblico ministero”.
La Corte Costituzionale ha invece dichiarato incostituzionale l’articolo 102 del Testo unico 2002 sulle spese della giustizia, osservando che “per l’accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di nominare un proprio interprete rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo. Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all’imputato il diritto di comprendere le accuse formulate contro di lui e intendere il procedimento al quale partecipa, in modo tale da renderne effettiva la partecipazione”.
All’interprete della difesa, quindi, sarà liquidato un compenso pagato dallo Stato. E questa decisione della Corte, osservano dall’Ufficio del Garante, non vale solo per chi è sotto processo, ma per tutte le persone straniere e non abbienti “a vario titolo coinvolte in un procedimento penale, come persona offesa, indagato, imputato, condannato, con un procedimento in corso”.
(Al. Col.)
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