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Il Ministro Amato sollecita i questori ad applicare l'art. 18 del testo Unico anche nei casi di sfruttamento dei clandestini nei luoghi di lavoro. Sanatoria indiscriminata? No: solo per chi tenta di sottrarsi alla violenza di organizzazioni criminali.

Il ministro dell’Interno Giuliano Amato ha firmato, sabato 4 agosto, una circolare contro i casi di grave sfruttamento e violenza verso i lavoratori immigrati con la quale vengono invitati i Questori a valutare la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto dall’art. 18 del T.U., anche nei confronti di quegli immigrati verso i quali saranno accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento sul luogo di lavoro.
In attesa che il Parlamento concluda l’esame del disegno di legge contro lo sfruttamento del lavoro irregolare e il caporalato - approvato in Senato e ora all’esame della Camera - e considerato che nel corso della stagione estiva aumenta l’esigenza e la richiesta di manodopera stagionale straniera, la circolare chiede ai Questori di intensificare l’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno, avvalendosi intanto degli strumenti offerti dalla legge” si legge nella nota del Viminale.
L’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è stato finora principalmente applicato nell’attività di contrasto dello sfruttamento sessuale anche se, nel testo della legge, si parla chiaramente di “grave sfruttamento” senza ricondurre tale caso ai soli fini sessuali. La circolare del Ministro Amato quindi, non introduce una nuova fattispecie ma “ricorda” ai Questori che esiste anche tale strumento.
Limiti alla possibile portata del provvedimento derivano invece da una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, Decisione n. 6023 del 10 ottobre 2006) che specifica che tale norma “persegue l’esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”. Da tale decisione, se applicata nel caso dei lavoratori sfruttati, consegue che non basta lo sfruttamento per poter beneficiare della protezione consentita dall’art. 18 del T. U., ma la vittima deve essere minacciata da organizzazioni criminali e la protezione temporanea è necessaria per sottrarla a tale stato.
Molte le dichiarazioni di sostegno all’iniziativa del Ministro da parte dei sindacati e delle organizzazioni umanitarie che lavorano con gli immigrati.
Lo sfruttamento del lavoro “va combattuto senza esitazione nelle campagne e nelle città, dove la mancanza di legalità sul territorio mette a rischio un sano sviluppo economico e sociale” è stato il commento della Coldiretti che ha poi aggiunto “un impegno al quale contribuisce la stragrande maggioranza delle imprese agricole che hanno valorizzano il lavoro anche degli immigrati e che pertanto devono essere tutelate”.
(Alberto Colaiacomo)





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