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7 agosto 2007
Soggiorni di breve durata. Esonerati anche dalla dichiarazione di presenza gli stranieri che provengono dai paesi extraSchengen e quelli che alloggiano in alberghi, campeggi e simili.
La legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio", entrata in vigore il 2 giugno, ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (visite, affari, turismo e studio non superiore a tre mesi) sostituendoli con una dichiarazione di presenza da compilare su apposito modello e da consegnare alla polizia di frontiera oppure alla questura.
Il 26 luglio scorso il Ministro dell'interno ha firmato il decreto, pubblicato il 6 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, che definisce il modello da utilizzare per le dichiarazioni. Al tempo stesso stabilisce ulteriori semplificazioni degli adempimenti burocratici per non compromettere l'operatività delle frontiere e per favorire al massimo la mobilità del turismo internazionale che, come è noto, costituisce una delle fonti primarie del prodotto interno nazionale.
D'ora in avanti gli stranieri che provengono dall'area extraSchengen non solo non dovranno più presentare la richiesta di permesso di soggiorno breve, ma neppure la dichiarazione di presenza né alla polizia di frontiera, né, tanto meno, alla questura.
In questi casi, infatti, poiché sono comunque assoggettati ad un rigoroso controllo di frontiera da parte della polizia italiana, si è ritenuto che il timbro apposto sul passaporto possa considerarsi equivalente alla ricevuta della dichiarazione.
L'obbligo della dichiarazione, così come recita testualmente la legge n. 68, rimane a carico degli stranieri extracomunitari che provengono da un paese dell'area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia). Costoro infatti devono presentarsi entro otto giorni in questura o in commissariato per compilare personalmente la dichiarazione di presenza utilizzando il modulo ufficiale.
Gli stranieri che provengono dall'area Schengen ed alloggiano presso un albergo o una struttura ricettiva tenuti alla compilazione delle schedine alloggiati come stabilito dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (campeggi, villaggi turistici, proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione. In tali casi, infatti, la"schedina alloggiati" è considerata equivalente alla dichiarazione di soggiorno.
In definitiva la dichiarazione alla questura dovrà essere presentata solo dagli stranieri che provengono dall'area Schengen e che non prendono alloggio presso una struttura ricettiva.
È probabile che almeno nella prima fase di applicazione del decreto i gestori d'albergo (che non hanno mai dovuto consegnare copia della schedina al cliente) neppure siano a conoscenza di questo nuovo adempimento. ImmigrazioneOggi suggerisce perciò agli interessati di richiedere comunque una fotocopia della schedina per dimostrare in occasione di eventuali controlli di essere in regola con gli obbighi di legge.
(R. M.)
Fac-simile scheda dichiarazione di presenza:
- pag. 1 (file ".pdf")
- pag. 2 (file ".pdf")
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