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27 agosto 2007

Ingresso e soggiorno per programmi di volontariato.
Imminente la pubblicazione del decreto legislativo che prevede la possibilità di promuovere ingressi di extracomunitari da parte di enti religiosi, ong ed associazioni.


Il 27 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro schemi di decreti legislativi per l’attuazione di altrettante direttive comunitarie su asilo e protezione internazionale, sui ricercatori ed infine  sulle  condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
L’ultimo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2004/114/CE ed entrerà in vigore dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in GU non essendo previsti i pareri delle commissioni parlamentari.
La novità del provvedimento consiste nella inedita possibilità di entrare in Italia per partecipare a programmi di volontariato grazie a nuove tipologie di visto e permesso di soggiorno “per volontariato” espressamente previsti dal nuovo articolo 27 bis del testo unico immigrazione.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
In primo luogo, dopo la pubblicazione del decreto legislativo, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli affari esteri, che stabilirà il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato. Poiché il decreto legislativo non stabilisce alcun criterio è impossibile azzardare qualunque previsione sui numeri che i ministeri interessati, ed in particolare la Solidarietà sociale, decideranno di autorizzare.
Chi potrà beneficiare dei visti?
L’articolo 27 bis stabilisce che è consentito, nell’ambito del contingente, l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato promosso da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, (si tratta degli enti che fanno capo alla Chiesa cattolica), oppure dagli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, dalle ONG che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ed infine dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (e cioè quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province).
Questi enti dovranno stipulare un’apposita convenzione con il volontario straniero con la quale sono specificate le funzioni, le modalità, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese, ed altro. Dovrà essere accesa una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria ed alla r.c. verso terzi, nonché per le spese del soggiorno e quelle di ritorno.
La convenzione dovrà essere allegata alla domanda di nulla osta che potrà essere presentata dalla organizzazione promotrice del programma allo sportello unico per l’immigrazione.
Lo sportello unico, dopo aver acquisito il parere della questura, rilascerà il nulla osta che sarà trasmesso alla rappresentanza consolare italiana per il rilascio del visto.
Il volontario, una volta giunto in Italia, dovrà richiedere alla questura un “permesso di soggiorno per volontariato” che sarà rilasciato per la durata del programma e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali potrà avere una durata superiore ma non eccedente diciotto mesi. Il permesso non potrà essere convertito ed alla scadenza il volontario dovrà rientrare nel proprio paese.
(R.M.)



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