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27 agosto 2007
Comunitari: gli ulteriori chiarimenti del Ministero dell’interno per le procedure d’iscrizione anagrafica.
L’attuazione del decreto legislativo n. 30/2007, che ha recepito la direttiva relativa alla circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari, si è rivelata difficoltosa fin dal primo momento sia perché si tratta di una materia particolarmente complessa le cui competenze sono state affidate ad uffici che prima di quel momento non si erano mai dedicati alla gestione della condizione giuridica dello straniero, e sia perché la nuova normativa è stata varata poco dopo l’allargamento a Romania e Bulgaria di gennaio e l’emersione di un numero particolarmente elevato di neocomunitari che hanno letteralmente preso d’assalto gli sportelli delle anagrafi che, ciò nonostante, hanno risposto con grande impegno e professionalità.
Per fare chiarezza il Ministero dell’interno ha emanato numerose direttive e circolari, l’ultima delle quali è la n. 45 dell’8 agosto 2007 che fornisce ulteriori chiarimenti.
In primo luogo la circolare mette a disposizione delle anagrafi due nuovi modelli.
Il primo (all. 1) vale ad attestare che il cittadino europeo ha presentato domanda d’iscrizione anagrafica mentre il secondo (all. 2) va rilasciato a seguito dell’avvenuta iscrizione anagrafica.
La circolare chiarisce inoltre che nella ipotesi in cui il cittadino dell’Unione sia già iscritto in anagrafe sarà possibile consegnare direttamente l’attestato di cui all’allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc…) e che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell’interessato, andrà consegnato il relativo attestato (all. 3)
Altro chiarimento riguarda il diritto di soggiorno per motivi di lavoro.
La circolare precisa che l’iscrizione anagrafica prescinde dalla durata del contratto di lavoro e che per dimostrare la qualità di lavoratore, a titolo esemplificativo, possono essere presi in considerazione l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.
I neocomunitari (salvo quelli già regolarmente soggiornati alla data del 1 gennaio 2007) dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione se impiegati nei settori esclusi dalla liberalizzazione.
In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla camera di commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni basterà la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l’iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.
Altro punto chiarito dalla circolare riguarda la posizione dei cittadini dell’Unione già iscritti all’anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006 del Ministero dell’interno con la quale era stata consentita l’iscrizione anagrafica anche senza l’esibizione della carta di soggiorno.
In questi casi i cittadini comunitari che sono stati iscritti all’anagrafe senza esibire la carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all’ufficio anagrafe con la ricevuta della domanda di carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007. Se tali soggetti non abbiano fatto richiesta di carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo. In entrambe le ipotesi menzionate, l’iniziativa d’integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati. Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d’iscrizione anagrafica, avviato prima dell’11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all’autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.
Alla circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all’art. 9, c. 3, lett. b) e c). (all. 4).
(Red)
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