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29 agosto 2007
È legittimo l'ordine di espulsione del questore emesso per mancanza di posti nel Centro di permanenza temporanea. Se il clandestino resta in Italia commette un reato.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 33486 di ieri, ha accolto il ricorso della Procura di Brescia presentato contro l'assoluzione disposto dal Tribunale nei confronti di un extracomunitario che non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento. Motivo? Secondo i giudici di merito il fatto che non ci fossero più posti nel Centro temporaneo di accoglienza non era una giustificazione valida per allontanare l'uomo. Contro questa decisione la pubblica accusa ha fatto ricorso in Cassazione. La prima sezione penale lo ha accolto precisando che "il provvedimento che ha intimato al clandestino di lasciare il territorio dello Stato deve ritenersi adeguatamente motivato, facendo esso riferimento, da un lato all'esistenza di un provvedimento di espulsione del prefetto e, dall'altro, con la indicazione delle ragioni (indisponibilità di posti) che non consentivano il trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza temporanea".
La sentenza precisa inoltre "Al riguardo è sufficiente rilevare che la motivazione contenuta nel provvedimento del questore (“non è stato possibile trattenere lo straniero presso il Centro di permanenza temporanea per indisponibilità dei posti”) seppure concisa, non può certo ritenersi inesistente o apparente, con conseguente carenza del vizio di violazione di legge ritenuto nel provvedimento impugnato".
(Fonte: ApCom)
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