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30 agosto 2007

Primo ingresso del lavoratore. Possibile il rilascio del permesso per attesa occupazione se non viene stipulato il contratto di soggiorno.

l Ministero dell’interno, con circolare del 7 luglio 2006, aveva affrontato il problema della mancata assunzione del lavoratore appena giunto in Italia a causa del decesso del datore di lavoro o della cessazione dell’impresa prevedendo comunque la possibilità di subentro da parte di altro datore di lavoro.
Ora, con la circolare del 20 agosto 2007, il Ministero affronta anche i casi, piuttosto frequenti, della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro che aveva richiesto ed ottenuto il nulla osta a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Sono situazioni che si riscontrano spesso, soprattutto perché nel lungo periodo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di assunzione dall’estero e l’effettivo arrivo del lavoratore in Italia possono mutare radicalmente le esigenze che avevano provocato la richiesta.
D’ora in avanti il lavoratore non sarà più costretto a rientrare in patria o a celarsi nella clandestinità in quanto potrà richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A tal fine, precisa la circolare del Ministero dell’interno, lo straniero dovrà allegare alla domanda indirizzata alla questura, una apposita dichiarazione firmata dal responsabile dello sportello unico dell’immigrazione dalla quale risulti la mancata disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
(Red)



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