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6 aprile 2007
* Festa cristiana cattolica e armena apostolica - Venerdì Santo. Passione del Signore, rivissuta con preghiere, digiuno e con la Via Crucis.
(fonte: Calendario interculturale 2007, Sinnos Editrice)
sabato 7 aprile
Festa cristiana cattolica - Sabato Santo. Giornata di attesa, preghiera e digiuno che culmina nella veglia notturna.
Festa cristiana ortodossa e armena apostolica - Annunciazione della Santa Vergine.
Festa solenne ebraica - Shabat - 5° giorno di Pesach.
(fonte: Calendario interculturale 2007, Sinnos Editrice)
domenica 8 aprile
Festa cristiana - Pasqua. Resurrezione di Gesù Cristo, celebrata contemporaneamente da Cattolici, Ortodossi che seguono il calendario gregoriano, Armeni Apostolici, Evangelici.
Festa cristiana ortodossa - Pasqua delle Resurrezione. È la festa più importante per i cristiano-ortodossi ed è definita la Festa luminosa della Resurrezione del Cristo.
Festa zen - Nasce del Buddha Shakyamuni. Per celebrare la nascita del Buddha Shakyamuni, i praticanti lavano con tè zuccherato la statua del Buddha bambino, per commemorare il lavaggio del neonato Siddharta.
(fonte: Calendario interculturale 2007, Sinnos Editrice)
lunedì 9 aprile
Lunedì dell’Angelo.
Festa bahà’i – Jalàl. Gloria.
Festa solenne ebraica - 7° giorno di Pesach. In Israele è l’ultimo giorno di Pesach e la sera si mangiano di nuovo i cibi lievitati. (fonte: Calendario interculturale 2007, Sinnos Editrice) *
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Niente validazioni per i ricongiungimenti familiari: lo ricorda il Consolato di Casablanca in un comunicato.
Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 5 dell’8.1.07, a partire dal 16 febbraio 2007 non è più necessaria la validazione dei documenti attestanti il legame di parentela ai fini del ricongiungimento familiare tra stranieri.
La nuova normativa prevede infatti che l’avente diritto al ricongiungimento familiare presenti domanda di nulla osta allo sportello unico per immigrazione italiano competente, producendo la sola documentazione comprovante la disponibilità dell’alloggio e del reddito.
L’accertamento dell’autenticità della documentazione attestante il legame di parentela, la minore età o lo stato di salute del richiedente il visto per ricongiungimento familiare verrà quindi effettuato dal Consolato Generale a seguito della presentazione della richiesta di visto per ricongiungimento familiare (che potrà essere formalizzata una volta che lo sportello unico per immigrazione avrà rilasciato il nulla osta).
Nella medesima occasione, questo Consolato Generale provvederà a legalizzare la documentazione di cui sopra, che verrà restituita in originale agli interessati ai fini dell’utilizzo in Italia.
Pertanto, coloro che hanno ottenuto un appuntamento dal Crédit du Maroc per la legalizzazione e validazione dei documenti per ricongiungimento familiare non saranno tenuti ad attendere la data dell’appuntamento, ma potranno informare i propri congiunti in Italia che questi potranno direttamente richiedere il nulla osta allo sportello unico per immigrazione.
In alternativa, i possessori di appuntamento per legalizzazione e validazione potranno comunque presentarsi presso questo Consolato Generale nel giorno prefissato, ai fini della sola legalizzazione dei predetti documenti.
(Fonte: Comunicato del Consolato Generale d’Italia a Casablanca del 15 febbraio 2007)
Romeni e bulgari: Liberalizzato l’accesso al lavoro subordinato nel settore marittimo e della pesca.
L’accesso al lavoro subordinato nel settore marittimo e della pesca è stato completamente liberalizzato per i lavoratori romeni e bulgari, come stabilito dalla circolare n. 8 del 5 aprile 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Ai neocomunitari sono stati così garantiti i diritti di cui godono gli altri cittadini dei Paesi membri residenti in Italia. Ai lavoratori romeni e bulgari di questo settore saranno quindi applicate le medesime disposizioni e procedure di assunzione previste per i comunitari.
(Red)
Agenzie immobiliari: vietato schedare i clienti per motivi di razza.
È vietato schedare la clientela in base all'origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali. Il principio è stato affermato dal Garante che ha vietato ad una agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati personali perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall'Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vieta espressamente le discriminazioni razziali nella fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento all'alloggio. La società non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per la compravendita o la locazione di una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso. Nel corso degli accertamenti, disposti dal Garante nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie professionali, è emerso che l'agenzia, oltre ai dati necessari per adempiere al proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani. Nel vietare il trattamento il Garante ha ritenuto che la società immobiliare abbia operato in modo illecito, discriminatorio e lesivo della dignità delle persone, in contrasto con quanto stabilito dal Codice della privacy e dalle autorizzazioni generali in materia di trattamento di dati sensibili. Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni relative ad handicap o patologie invalidanti in quanto effettuata dall'agenzia per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore. Il Garante ha inoltre prescritto, alla società di riformulare l'informativa, in particolare quella on line, specificando chiaramente per quali finalità usa i dati personali, e di mettere in condizioni la clientela di esprimere liberamente la propria volontà sull'invio di materiale pubblicitario e sull'uso della posta elettronica a fini di marketing. Copia degli atti è stata inviata all'autorità giudiziaria affinché valuti l'eventuale ipotesi di illecito trattamento di dati a fini di profitto.
(Fonte: www.garanteprivacy.it)
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