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Da oggi in vigore le nuove disposizioni per i comunitari e familiari stranieri del cittadino europeo o italiano. La circolare n. 19 del Ministero dell’interno chiarisce alcuni dubbi… ma non tutti.

Oggi entra in vigore il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
I lettori interessati all’argomento sono invitati ad ascoltare l’edizione speciale n. 11 di ImmigrazioneOggi, tenendo conto di alcune precisazioni fornite dal Ministro dell’interno con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007 e con la circolare del 10 aprile del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, che si possono riassumere in quattro punti:

1) la circolare n. 19 non stabilisce alcuna condizione per l’applicabilità integrale del decreto legislativo anche ai cittadini neocomunitari. Ciò significa che i cittadini polacchi, bulgari e romeni, che abbiano soggiornato regolarmente ed in via continuativa in Italia negli ultimi cinque anni e siano in possesso dei requisiti per ottenere l’attestato del diritto di soggiorno permanente, possono ottenere questa certificazione dall’anagrafe anche se hanno trascorso parte del quinquennio in Italia come extracomunitari;

2) i cittadini europei che sono in possesso della carta di soggiorno e sono iscritti all’anagrafe non devono richiedere alcuna attestazione in quanto il loro diritto è già certificato dal possesso della carta di soggiorno. Dovranno recarsi in anagrafe solo alla scadenza della carta di soggiorno oppure - aggiungiamo noi - se hanno maturato i requisiti per il diritto al soggiorno permanente, dopo i cinque anni di regolare soggiorno, oppure anticipatamente nei casi espressamente previsti dall’art. 15 del decreto legislativo, e cioè nei casi di pensionamento, sopravvenuta incapacità lavorativa oppure esercizio dell’attività lavorativa in altro Stato membro dell’Ue;

3) i cittadini europei che alla data dell’11 aprile hanno richiesto la carta di soggiorno alla questura e sono ancora in attesa del documento, invece, devono necessariamente recarsi in comune per richiedere l’iscrizione anagrafica. Però, precisa la circolare n. 19, non devono documentare i requisiti. È sufficiente esibire la ricevuta della richiesta del rilascio della carta di soggiorno e autodichiarare la sussistenza dei requisiti stessi. L’anagrafe disporrà controlli a campione presso la questura dove sono depositate le domande;

4) per quanto riguarda i familiari extracomunitari dei cittadini europei e dei cittadini italiani la circolare del 10 aprile precisa che in attesa dell’approvazione del nuovo modello di carta di soggiorno a costoro le questure rilasciano il modello cartaceo di carta di soggiorno attualmente in uso. È quindi chiarito che le richieste possono essere presentate alternativamente alle poste o direttamente in questura e che i familiari non devono eseguire il versamento di € 27,50 per le spese di rilascio del documento in formato elettronico.

Rimangono ancora alcune incertezze sull’esatta interpretazione del decreto legislativo. Prima tra tutte la questione delle condizioni per ottenere il visto d’ingresso ed il documento di soggiorno da parte di quei familiari extracomunitari dei cittadini italiani ed europei (ad esempio i fratelli) ai quali, in base all’art. 3 del decreto legislativo, lo Stato “agevola” l’ingresso ed il soggiorno.
Non resta che attendere una seconda circolare o, più probabilmente, una direttiva del Ministro visto che il nodo da sciogliere è prevalentemente di natura politica.
(Raffaele Miele)



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