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20 aprile 2007
* sabato, 21 aprile
- Festa ebraica solenne - Shabat-par. Tazrià Metzora’.
- Festa bahà’i del Ridvàn. Dichiarazione di Baha’ù’llà’h. Dura fino al 2 maggio.
(fonte: Calendario interculturale 2007, Sinnos Editrice) *
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Dal 2 maggio al 4 giugno presentazione domande di preiscrizione a.a. 2007/2008 degli studenti residenti all’estero.
Il Ministero dell’università e della ricerca ha pubblicato il calendario delle scadenze per le procedure di immatricolazione per i cittadini stranieri a corsi di laurea e corsi di laurea specialistica relative all’anno accademico 2007/2008.
Il calendario è disponibile nel sito del MiUr alla pagina:
www.miur.it/... .
L'ambasciata rifiuta il visto turistico senza spiegarne i motivi? Secondo i giudici del tribunale amministrativo di Roma è un abuso!
Una cittadina nigeriana aveva richiesto all’Ambasciata italiana di Lagos un visto turistico per fare visita alla sorella regolarmente residente in Italia e bisognosa di assistenza morale e materiale causa una malattia e la necessità di accudire un figlio in tenerissima età.
La richiesta veniva respinta con la generica motivazione di stile riferita ad esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, secondo quanto previsto dalla legge Bossi/Fini. L’art. 4 del testo unico dell’immigrazione stabilisce infatti che “per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato” salvo quando si tratta di visti per lavoro, famiglia, studio e cure mediche.
La cittadina nigeriana non si è rassegnata ed ha presentato ricorso al Tar del Lazio, sede di Roma, che ha la competenza esclusiva su questa materia, ad eccezione delle controversie sui visti per motivi di famiglia.
Il Tar, con una sentenza che è destinata a fare testo, ha accolto il ricorso.
I giudici in primo luogo hanno censurato l’operato dell’Ambasciata che nonostante le sue richieste istruttorie di avere “documentati chiarimenti in ordine alle specifiche ragioni che hanno indotto ... a negare alla ricorrente il visto di ingresso in Italia per motivi di turismo” non ha fornito alcuna risposta.
Il Tar ha inoltre precisato che non è vero che il diniego di visto turistico non necessita di una motivazione. La legge deve essere letta nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempreché vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato. Se così non fosse verrebbe riconosciuto pieno arbitrio alle Ambasciate.
In conclusione, d’ora in avanti le ambasciate quando decideranno di rigettare una richiesta di visto turistico che è assistita da un interesse giuridicamente e moralmente rilevante, meritevole di considerazione e tutela, quale può essere come nel caso della cittadina nigeriana il desiderio di incontrare la propria sorella e di prestarle assistenza, non potranno limitarsi ad adottare una formula di stile riferita ad esigenze di sicurezza, ma dovranno indicare i motivi che inducono a ritenere la richiesta pretestuosa o finalizzata ad altri scopi, diversi da quelli turistici. Nel caso in esame, ad esempio, sarebbe stato sufficiente mettere in evidenza la contraddizione tra la richiesta di un visto per novanta giorni e le condizioni di invalidità permanente della sorella che con ogni probabilità avrebbero potuto indurre la richiedente a non osservare i termini del visto. Però, così non è avvenuto e l’Amministrazione è stata anche condannata a rifondere mille euro per le spese di giustizia.
Con questa decisione, probabilmente, vi sarà qualche speranza in più di ottenere un visto turistico da parte dei familiari di immigrati che desiderano, senza falsi scopi, far visita ai loro cari in Italia.
(M.M.)
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