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19 dicembre 2007

Decreto sicurezza: clamoroso stop del Governo che lo farà decadere.
Si riunirà alle 9.30 di oggi la conferenza dei capigruppo di Montecitorio dove il ministro Chiti annuncerà l’intenzione del Governo di far decadere il decreto per presentarne un altro. Alla base sembra ci sia la decisione del Presidente Napolitano di non firmarlo.


È oramai certo che nella conferenza dei capigruppo della Camera, convocata per oggi alle 9.30, per “comunicazioni del Governo”, il ministro Chiti annunci la volontà dell’esecutivo di far decadere il decreto n. 181 alla scadenza (31 dicembre), senza convertirlo in legge.
Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, secondo le quali il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non avrebbe firmato la legge di conversione così come approvata dal Senato, con un’evidente errore in cui si cita il trattato di Amsterdam anziché il Trattato costitutivo della Comunità europea, e nell’impossibilità di un nuovo passaggio in Senato dopo un’eventuale modifica alla Camera, problema non solo tempistico ma anche di coesione politica della maggioranza, il Governo preferisce arrivare alla scadenza del decreto e, si presume, di presentarne un altro in modo corretto.
Fonti del Quirinale affermano che per il Presidente della Repubblica sarebbe stato impossibile firmare una legge contenente un errore, quindi una palese incostituzionalità.
A far propendere il Governo per questa decisione è stata la cosiddetta norma “antiomofobia”, contenuta nell'articolo 1 bis comma A del progetto di legge di “conversione del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale”, che prevede un giro di vite nei confronti di chi compie atti di discriminazione anche in relazione all’identità di genere.
Tale norma è stata inserita come emendamento nei lavori di conversione a Palazzo Madama e non era contenuta nel decreto promulgato dal Governo.
Il testo approvato dal Senato recita: "All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)".
L’errore è contenuto nel richiamo al Trattato di Amsterdam anziché al Trattato di costituzione della Comunità europea come sarebbe stato giuridicamente esatto. Infatti è solo in quest'ultimo (art.13) che è contenuta la norma che si intende richiamare: “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1”.
La legge, qualora entrata in vigore, avrebbe sostituito di fatto la legge Mancino sull'odio razziale e avrebbe comportato serie difficoltà procedurali ed il rischio amnistia per oltre cento processi in corso che si basano su quella norma.
(Alberto Colaiacomo)



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