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19 dicembre 2007
La Questura deve valutare in modo rigoroso la soglia minima di reddito per rinnovare il pds per lavoro?
Il Tar dell’Emilia Romagna ha risposto negativamente: la valutazione deve essere complessiva.
Con una sentenza di novembre il Tar di Bologna ha ribadito un principio importante, spesso disatteso dalle questure in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il fatto.
La Questura di Bologna aveva respinto l'istanza presentata da un cittadino straniero, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui era titolare, con la motivazione che il richiedente non era in possesso del requisito della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza “in quanto il reddito lordo annuo posseduto è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale”, facendo riferimento ai parametri di reddito previsti dal testo unico in materia di ricongiungimento familiare.
Il Tar ha spiegato che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno l’art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 394/1999 (regolamento di attuazione del T.U. n. 268/1998) fa riferimento alla “disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico”. Per quanto riguarda specificamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’art. 13 comma 2-bis del medesimo Regolamento prevede, invece, che: “Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico”.
Ciò significa che il contratto di soggiorno per lavoro in essere equivale, cioè vale ad assicurare (in linea di massima e salvo verifica dei contenuti contrattuali) la disponibilità di un reddito sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Può accadere - sostiene il Tar - che il contratto di soggiorno per lavoro fatto valere sia stato stipulato in tempi molto recenti, e quindi possa indurre non irragionevoli dubbi circa la effettiva stabilità (cioè la non precarietà) della posizione lavorativa dello straniero. In tali casi l'elemento della pregressa disponibilità reddituale serve per dimostrare che nel periodo di validità del permesso scaduto l'interessato ha goduto di risorse economiche documentabili e non provenienti da fonti illecite. Però, anche in simili situazioni, la valutazione discrezionale della Questura va necessariamente calibrata sulle caratteristiche di ogni singolo caso, senza operare un automatico aggancio ad un valore minimo, quale la soglia dell’assegno sociale, non raggiungendo il quale l'istanza di rinnovo verrebbe respinta.
(R.M.)
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