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5 giugno 2007

Quesiti su l’immigrazione e l’asilo. Il Ministero dell’interno apre un «Punto di contatto» telefonico.

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ha istituito un “Punto di contatto” al quale possono rivolgersi enti istituzionali e semplici cittadini.
Attraverso questo servizio sarà possibile ottenere consulenze ed informazioni in materia di immigrazione.
L’idea è nata dalla necessità di dare una corretta e tempestiva risposta al rilevante numero di richieste di informazioni e consulenza giunte alla Direzione centrale e concernenti l’applicazione delle principali norme e procedure in particolar modo sull’ingresso e sul soggiorno in Italia per i cittadini extracomunitari.
Il “Punto di contatto” ha anche il fine di attivare un circuito informativo teso a facilitare una conoscenza corretta della disciplina in tema d’immigrazione, favorire la trasparenza nella gestione delle procedure ed incentivare la collaborazione con gli enti istituzionali e le associazioni coinvolte nella gestione del complesso fenomeno migratorio.
Per avere informazioni o rivolgere quesiti in materia di immigrazione si possono contattare i seguenti numeri telefonici:
06 465.38364 - 06 465.26196
o scrivere alle seguenti e-mail:
dlci.politicheimmigrazione1@interno.it
dlci.politicheimmigrazione2@interno.it


Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale: il Ministro dell’interno sollecita maggiore autonomia decisionale da parte dei questori.

Con la circolare del 28 maggio il Ministro dell’interno ha inteso rendere omogenee le procedure di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale da parte di tutte le questure che per l’azione di contrasto del fenomeno del traffico e dello sfruttamento delle persone, soprattutto nel campo della prostituzione.
La circolare ricorda che la proposta di concessione del permesso per protezione sociale può provenire dai servizi sociali degli enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lett. a) dell’art. 27 del regolamento di attuazione del testo unico che, nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
 In questo caso il questore valuta la gravita ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta così avanzata ed il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria.
Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica.
Invece, nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento, la proposta sarà avanzata dal procuratore della repubblica che dovrà offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravita e l'attualità del pericolo.
Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà al questore chiedere e acquisire dal procuratore della repubblica uno specifico parere.
Però, chiarisce la circolare, fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati in relazione al descritto potere di proposta “i questori, qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per l'incolumità dello stesso - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale – e, ove sussista prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno”.
(Red)




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