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13 giugno 2007

La Corte europea sanziona la Francia per la sua legislazione sui richiedenti asilo. A rischio anche le procedure italiane.

La Corte europea si è recentemente pronunciata su di un caso sollevato da un rifugiato etiope fuggito dall’Eritrea, dove si era temporaneamente trasferito, e che poi aveva richiesto asilo alla Francia nell’estate del 2005.
Lo straniero però non era fermato alla frontiera e non era stato ammesso sul territorio francese (dove avrebbe potuto presentare la richiesta di asilo) in quanto era sprovvisto di documenti di identificazione. L’ufficio incaricato della preliminare verifica della sua condizione aveva ritenuto la sua domanda palesemente infondata e quindi non idonea a giustificare l’ingresso in territorio francese per presentare la richiesta d’asilo all’OFPRA. Per questa ragione gli era stato notificato un provvedimento di respingimento contro il quale aveva presentato, inutilmente, un ricorso al giudice.
Poco prima del suo imbarco la Corte europea aveva però richiesto alla Francia di sospendere la decisione di rimpatrio che avrebbe potuto determinare una violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione sui diritti fondamentali dell’uomo.
A seguito dell’intervento della Corte, le autorità francesi avevano autorizzato l’ingresso del cittadino etiope che in questo modo aveva potuto presentare la domanda d’asilo che veniva accolta dall’OFPRA.
Dopo due anni la Corte europea ha emesso la sua sentenza con la quale censura la Francia a causa dell’assenza nel suo diritto interno della previsione di un ricorso sospensivo contro le decisioni di rifiuto di ammissione sul territorio francese e di espulsione.
La Corte ha rilevato che nel diritto francese una decisione di rifiuto di ammissione impedisce la presentazione di una domanda d’asilo; essa è inoltre immediatamente esecutiva così che l’interessato può essere subito rinviato nel paese di provenienza. Nel caso specifico il richiedente era stato ammesso nel territorio ed aveva anche potuto presentare una domanda di asilo solo grazie all’intervento della Corte europea.
Secondo il diritto francese, per presentare una domanda d’asilo davanti all’OFPRA, uno straniero deve trovarsi sul territorio francese. Di conseguenza, se egli si presenta alla frontiera, non può esercitare questo diritto. Se è sprovvisto dei documenti richiesti per l’ingresso può presentare una domanda d’ingresso a titolo di asilo; è allora trattenuto in «zona d’attesa» per il tempo necessario all’esame preliminare della manifesta infondatezza o meno della domanda di asilo; se l’amministrazione giudica la domanda d’asilo «palesemente non fondata», rigetta la domanda di accesso al territorio e l’interessato è respinto senza avere la possibilità di vedere valutata la sua domanda dall’OFPRA.
Le persone interessate da questa procedura detta «procedura d’asilo alla frontiera» hanno la possibilità di presentare al giudice ricorso contro la decisione ministeriale di non ammissione. Però, anche se la procedura presenta a priori delle garanzie, non ha l’effetto sospensivo di pieno diritto, così che l’interessato può, in tutta legalità, essere respinto o espulso prima che il giudice abbia deliberato.
Per la Corte europea, quindi, un sistema che non preveda l’effettiva sospensione del provvedimento di respingimento o di espulsione nei confronti del richiedente asilo che a causa del provvedimento potrebbe rischiare la tortura o altri trattamenti inumani nel paese di rinvio, viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che invece esige che l’interessato abbia accesso ad un ricorso di pieno diritto sospensivo.
La decisione della Corte è importante anche con riferimento al diritto italiano in quanto, benché essa si differenzi dalla legge francese per la possibilità concessa allo straniero di presentare la richiesta d’asilo anche in frontiera, manifesta lo stesso deficit rilevato dalla Corte per ciò che riguarda l’effettiva possibilità di accedere ad un ricorso di pieno diritto sospensivo. Infatti l’art. 17 del d.P.R. 313 del 2004 prevede unicamente che, in attesa della decisione del tribunale sul ricorso avverso il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato, sia l’autorità amministrativa, e cioè il prefetto, e non l’autorità giudiziaria, a valutare l’opportunità di non rinviare il richiedente nel paese di provenienza quando si trovi in attesa della decisione da parte del giudice.
(R.M.)


Rifugiati e richiedenti asilo: presentato a Roma il rapporto Anci-Censis.

5.437 cittadini stranieri sono stati accolti nel corso del 2006 dal Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), con un incremento rispetto all’anno precedente superiore al 20%. A darne notizia il rapporto annuale dell’Anci (Associazione dei Comuni Italiani) condotto in collaborazione con il Censis e presentato ieri al Teatro Capranica di Roma.
Lo Sprar è un sistema pubblico per la tutela, l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, diffuso su tutto il territorio nazionale, attraverso una capillare rete di progetti territoriali che fanno capo agli Enti locali. Il Sistema è finanziato dal Ministero dell'Interno ed affidato con una convenzione all'Anci.
Un sistema di assistenza di cui hanno usufruito l’anno passato 2.294 richiedenti asilo, 750 rifugiati e 2.303 titolari di protezione umanitaria. I beneficiari, provenienti da 75 paesi, sono stati in prevalenza di sesso maschile (71%), di età molto giovane, oltre la metà sotto i 30 anni e con una forte percentuale di minori (18%).
Il 67% era originario dall’Africa e le nazionalità più rappresentate sono state: Eritrea, Etiopia, Colombia, Togo e Somalia.
Il 2006 ha visto il coinvolgimento nello Sprar di oltre 150 Enti locali, di cui 95 titolari dei 102 progetti territoriali di accoglienza, 19 dei quali rivolti alle categorie più vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura e di violenza, disabili, soggetti che richiedono assistenza sanitaria specialistica a domicilio, anziani).
43 sono state le Prefetture che hanno inoltrato le richieste di accoglienza al Sistema Centrale predisposto dall’Anci. Oltre la metà delle segnalazioni (607) sono arrivate dalla Prefettura di Varese, competente per lo scalo internazionale di Malpensa. Seguita da Torino (50), Ancona (49), Bologna (49) e Milano (45).
Il Sistema di Protezione rappresenta oggi il più importante strumento di attuazione delle politiche nazionali sull'asilo e, secondo il sottosegretario agli Interni Marcella Lucidi che rappresentava il governo alla manifestazione “ha dimostrato di essere un sistema valido ed efficace non solo nell'accoglienza del richiedente asilo, ma anche ai fini di un suo inserimento sociale. Per questo la nuova copertura economica dello Sprar e un suo potenziamento è un'esigenza che poniamo sin da ora”.
(Alberto Colaiacomo)


Arezzo: al Centro per l’impiego un servizio di mediazione linguistico-culturale.

Il centro territoriale per l'impiego di Arezzo attiva in via sperimentale il servizio di mediazione linguistico-culturale. A partire dal 18 giugno, attraverso il collegamento telefonico con gli altri quattro centri territoriali, svolgerà una vera azione di accoglienza e di analisi del bisogno dei cittadini stranieri che accedono al centro per l'impiego e offrirà risposte mirate rispetto ai bisogni e alle necessità. Il servizio di mediazione linguistico-culturale costituisce un utile supporto agli operatori nel risolvere le problematiche legate alla comunicazione e al dialogo con la popolazione immigrata, ma sarà anche un valido aiuto al percorso di integrazione professionale e una facilitazione per accedere ai vari servizi offerti alla cittadinanza.
(Fonte: Labitalia)


Teramo: mediatori culturali negli ospedali.

Fino al 20 ottobre sette mediatori culturali opereranno come tirocinanti nelle strutture sanitarie della provincia di Teramo al servizio degli extracomunitari. È l'ultima tappa di un corso di aggiornamento, finanziato dalla Provincia di Teramo con fondi regionali. Le strutture interessate sono gli ospedali di Teramo e Giulianova, il consultorio di Roseto ed il distretto di base di Nereto. I mediatori avranno diversi compiti: aiutare gli utenti immigrati ad esprimere correttamente i loro bisogni, affiancare le strutture socio-sanitarie nella presentazione delle terapie e delle procedure sanitarie e sociali compatibili con la cultura di provenienza, favorire i contatti con le comunità di provenienza dei pazienti, impostare tecniche di intermediazione culturale a sostegno del personale interno, predisporre materiale informativo in più lingue.
(Fonte: www.provincia.teramo.it)




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