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27 luglio 2007
Il Consiglio dei Ministri approva quattro schemi di decreti legislativi per l’attuazione delle direttive comunitarie su asilo e protezione internazionale, ricercatori e scambio studenti.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina quattro schemi di decreti legislativi per l’attuazione delle direttive comunitarie su asilo e protezione internazionale, sui ricercatori e sullo scambio di studenti. I provvedimenti saranno ora sottoposti ai pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato e poi ritorneranno al Consiglio dei Ministri per la definitiva deliberazione. Entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In materia di asilo, il primo decreto dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2005 che reca norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Tra le novità, la definizione di una procedura unica sia per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per ottenere lo status di protezione internazionale, previsto quest’ultimo per le persone che pur non avendo diritto allo status di rifugiati non possono comunque essere rimpatriati perché sarebbero comunque esposti a gravi rischi. In entrambi i casi saranno competenti le Commissioni territoriali che assumeranno la denominazione di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Inoltre, così come stabilisce la direttiva, ed in linea con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento l’interessato potrà proporre ricorso al tribunale ordinario ed il ricorso avrà effetti sospensivi. Quindi nessun provvedimento di rimpatrio fino alla decisone del giudice, ma anche alcuni accorgimenti per evitare l’abuso di questo nuovo istituto. Infatti la sospensione non è prevista per i ricorsi avverso le domande inammissibili, così come nei casi in cui il richiedente sia stato trattenuto in un CPT o anche in un centro di accoglienza perché destinatario di un provvedimento di espulsione. L’effetto sospensivo sarà altresì escluso nei casi di allontanamento dai centri senza giustificato motivo. In questi casi sarà il giudice, eventualmente richiesto, a decidere entro cinque giorni dalla richiesta di sospenzione.
Il secondo schema di decreto dà attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Tra le novità, la possibilità da parte dello straniero di presentare una richiesta indistinta di protezione internazionale. La Commissione potrà riconoscere lo status di rifugiato oppure, se non sussisteranno le condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra, potrà concedere la “protezione sussidiaria”. In questa seconda ipotesi, gli stranieri otterranno un permesso di soggiorno di durata triennale rinnovabile e convertibile; potranno accedere al lavoro, al ricongiungimento familiare e all’assistenza sociale per sé e per il coniuge ed i figli. Infine, gli attuali titolari di un permesso per motivi umanitari, potranno chiedere, al momento del rinnovo, la sostituzione del permesso posseduto con quello triennale, con tutti i connessi benefici.
In tema di immigrazione, il primo decreto attua la direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Dopo l’entrata in vigore del provvedimento, gli stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel paese in cui è stato conseguito, dà accesso a programmi di dottorato, potrà ottenere un visto d’ingresso, rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie di visto, sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal MIUR. Il visto sarà concesso dietro esibizione di nulla osta all’ingresso rilasciato, su richiesta dell’istituto di ricerca, dallo sportello unico presso la prefettura-uffico territoriale del Governo, previo parere da parte della questura.
Dopo l’ingresso, il ricercatore potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, che consentirà lo svolgimento della attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca, nonché attività di insegnamento collegata alla ricerca. L’attività di ricerca sarà consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Invece, il ricercatore straniero che si trova già in Italia ed è in possesso di un permesso di soggiorno a qualunque altro titolo rilasciato (o anche della semplice dichiarazione di soggiorno) , potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica senza che sia necessario ottenere il relativo visto di ingresso.
Per ottenere l’iscrizione nell’elenco tenuto dal MIUR dovrà essere dimostrata la disponibilità di risorse finanziarie minime per il soggiorno e la garanzia dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale rimpatrio del ricercatore.
L’ultimo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato.
Il decreto prevede che il cittadino straniero che soggiorna in un altro Paese dell’Unione europea per motivi di studio potrà entrare in Italia per proseguire gli studi o per integrarli, senza necessità di richiedere il visto di ingresso. Questa facoltà, però, sarà riconosciuta nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il paese di origine, ovvero se lo studente soggiorna da almeno due anni per motivi di studio in un Paese dell’Unione. (Red)
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