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31 luglio 2007
Espulsione di clandestino omosessuale verso il Senegal. Per evitarla non basta l’iscrizione all’Arci Gay.
Nel dicembre del 2004 il Giudice di Pace di Torino accoglieva il ricorso proposto da un cittadino senegalese contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti ravvisando la sussistenza di un divieto di espulsione poiché nel caso di esecuzione del provvedimento avrebbe potuto subire persecuzioni in quanto omosessuale, essendo l'omosessualità in Senegal punita con la reclusione da uno a cinque anni.
La Corte di Cassazione, su ricorso della Prefettura di Torino, ha annullato il decreto del Giudice di Pace e rinviato gli atti per una nuova valutazione.
La Corte non ha certo escluso che il rischio di persecuzione a causa della condizione di omosessualità possa e debba vietare l’espulsione.
Anzi, nella loro sentenza i giudici romani hanno scritto che “è del tutto condivisibile l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale l'omosessualità va riconosciuta 'come condizione dell’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali', assunto da cui discende che la libertà sessuale va 'intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali', in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità , tutelato dall'art. 2 della Costituzione.”
Però nel caso in esame, ha argomentato la Corte, il GdP non ha accertato se “la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità (ipotesi che certamente varrebbe in sé ad integrarne gli estremi), ovvero soltanto l'ostentazione delle pratiche omosessuali non conformi al sentimento pubblico di quel paese atteso che, in tale ultimo caso, il divieto non si sottrarrebbe al principio di ragionevolezza. Solo nella prima ipotesi, infatti, sarebbe ravvisabile un fatto persecutorio, alla stregua dei principi generali di libertà e dignità della persona.”
In più, la Corte ha giudicato anche non sufficientemente comprovata la condizione di omosessualità dello straniero, ricavata dall'essersi egli “iscritto all'Arci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia, e di essere socio da diversi anni di un altro club riservato agli omosessuali”.
Si tratta - ha detto la Corte - certamente di elementi indiziari significativi, che però non risultano tali da conferire la certezza necessaria alla dichiarata omosessualità dello straniero, tanto è vero che l'art. 8 dello Statuto dell'Arci Gay, consente l’iscrizione a chiunque riconosca le finalità dell'associazione.
Ora il GdP di Torino dovrĂ ora riesaminare il caso alla luce delle considerazioni della Corte.
(R.M.)
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