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13 novembre 2007
Acquisto della cittadinanza da parte del minore nato in Italia.
Il Ministero dell’interno stabilisce criteri meno rigorosi per il riconoscimento della cittadinanza ai minori nati in Italia.
L’articolo 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91, stabilisce che gli stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.
Poiché il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana è quello di "residenza legale", l'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del comune di residenza.
Poiché alcuni comuni hanno rilevato che spesso i genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto – o lo hanno fatto in ritardo - all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o alla loro iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, rendendo di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio per mancanza di questi requisiti, il Ministero dell’interno con circolare del 7 novembre 2007, ha ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione della norma in esame meglio rispondenti all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano impedire il conseguimento del beneficio.
Perciò, in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore, il Viminale ha stabilito che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc).
Comunque l'iscrizione anagrafica dovrà essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.
Se – precisa la circolare - in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007.
(Red.)
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