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15 novembre 2007

Permesso di soggiorno per assistenza del minore.
Per il Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo può essere concesso alla madre clandestina anche nel caso di necessità di seguire il ricorso per il riconoscimento della paternità.


Il caso: M.N. è clandestina ed è madre di G. nato dalla relazione con l'ex convivente. Non sussistono i presupposti per invocare il divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in quanto il minore ha compiuto un anno di vita.
Però... M.N. ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 269 cod. civ. diretto a far dichiarare la paternità  nei riguardi del figlio e, contemporaneamente, ha chiesto al Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo l'autorizzazione a soggiornare in Italia ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico immigrazione.
Il Tribunale, con un provvedimento depositato a fine ottobre, ha accolto la richiesta ritenendo la sussistenza dei "gravi motivi" previsti da quell'articolo, che nella specie sono costituiti da esigenze di giustizia.
Per il Tribunale, infatti, mentre i "gravi motivi" non possono esaurirsi in ragioni sanitarie o di salute, per altro verso la permanenza del bambino in Italia potrebbe essere necessaria, ad esempio, per lo svolgimento dell'esame sul DNA e quella della madre per rendere interrogatorio libero o formale, se richiesto.
(Red.)



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