News ed eventi

Archivio

• Ottobre 2007
• Settembre 2007
• Agosto 2007
• Luglio 2007
• Giugno 2007
• Maggio 2007
• Aprile 2007
• Marzo 2007
• Febbraio 2007
• Gennaio 2007

12 ottobre 2007

Fissato il contingente di diecimila ingressi per corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

È stato pubblicato nella GU dell’11 ottobre il decreto interministeriale che stabilisce il numero di ingressi di cittadini stranieri che possono entrare in Italia per frequentare corsi di  formazione professionale e tirocini formativi.
Per la frequenza di corsi di formazione professionale sono state autorizzate 5.000 unità per l’anno 2007.
I corsi ai quali si riferisce il decreto sono finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle  competenze acquisite; sono di durata non superiore a ventiquattro  mesi e sono organizzati da enti di formazione accreditati.
Perciò gli stranieri che intendono partecipare a tali corsi potranno richiedere un visto per studio che le rappresentanze italiane rilasceranno nell’ambito di questo contingente. Non occorre alcun nulla osta dello sportello unico.
Il decreto prevede anche una quota di 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento che possono essere promossi solo da: a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni  circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima  legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche  statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei  piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di  formazione  professionale e/o orientamento nonché centri operanti  in regime di convenzione con la regione o la provincia  competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari  e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere  promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di  lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione.                          
Anche in questo caso lo straniero dovrà presentare richiesta di visto per studio o formazione alla quale deve essere allegato un progetto di formazione vistato dalla regione.
Le rappresentanze rilasceranno il visto nell’ambito delle quote che sono state ripartite per regione secondo un prospetto allegato al decreto, reperibile nella GU n. 237 dell’11 ottobre.
(Red)



Home
• Approfondimenti
• Oblò
• News ed Eventi
• Blog
• Lettere e commenti
   
• Perché ImmigrazioneOggi
• Newsletter
• Link utili
• Redazione
    © 2006-2007, Studio Immigrazione s.a.s. Â