• Ottobre 2007
• Settembre 2007
• Agosto 2007
• Luglio 2007
• Giugno 2007
• Maggio 2007
• Aprile 2007
• Marzo 2007
• Febbraio 2007
• Gennaio 2007
|
16 ottobre 2007
Singolare posizione del Ministero dell’economia sul permesso di soggiorno elettronico: pur di non restituire 27,50 euro al coniuge extracomunitario del cittadino italiano… travisa un regolamento europeo.
Il fatto. Il coniuge extracomunitario di un cittadino italiano, dopo aver inoltrato la richiesta di carta di soggiorno via posta, ha preferito ripresentare la domanda direttamente alla Questura di Roma che entro un lasso di tempo ragionevole ha consegnato all’interessata il titolo di soggiorno su supporto cartaceo ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007.
A questo punto la coppia ha pensato di chiedere al Ministero dell’economia la restituzione delle somme inutilmente spese per la marca da bollo, per la procedura postale e per il rilascio del documento in formato elettronico.
Con una lettera del 4 ottobre 2007 (Prot. 92560/100 del Dipartimento del tesoro, Ufficio XII) il Ministero ha comunicato all’interessata di non poter concedere il  rimborso delle somme pagate per la marca da bollo e per il costo dell’operazione postale perché non di spettanza del Dipartimento in questione.
Invece, per la parte relativa al costo del permesso in formato elettronico, il Dipartimento sostiene che la Questura di Roma non avrebbe dovuto rilasciare un titolo in formato cartaceo in quanto la legge prevede che i titoli siano ora solo in formato elettronico. Cita espressamente la fonte: "e per gli effetti dell'art. 7-vicies ter della L. n. 43 del 31 Marzo 2005, il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 Giugno 2002".
Il Ministero dell’economia conclude la missiva, diretta anche alla Questura di Roma ed al Ministero dell’interno, invitando la Questura stessa a rilasciare il permesso in formato elettronico in quanto “unico documento valido per il soggiorno nel nostro paese”.
Che il Ministero sia molto zelante ad esigere il dovuto dai cittadini e poco propenso a restituire il maltolto è notorio.
Però, in questo caso, sembra proprio che abbia esagerato, visto che chiama in causa una disposizione che in realtà dice esattamente il contrario.
Infatti il regolamento n. 1030/2002, all’articolo 5, stabilisce espressamente che esso non si applica “ai cittadini dei paesi terzi che siano familiari di cittadini dell’Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione”.
Poiché i familiari extracomunitari del cittadino italiano sono equiparati ai familiari del cittadino europeo, è pacifico che anche nei loro confronti non si applichi né il regolamento (CE) né tanto meno la legge n. 43 del 2005 che a questo si riferisce.
A questo punto si attende che il Ministero dell’economia riconosca l’errata interpretazione e restituisca le somme non dovute. (Raffaele Miele)
|