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18 ottobre 2007

Il prefetto può revocare l'espulsione ed il suo rifiuto può essere impugnato davanti al giudice di pace.

Il Giudice di Pace di Forlì, con la decisione n. 69/07 del 26 luglio 2007, ha accolto il ricorso presentato da uno straniero nei confronti della Prefettura, avente ad oggetto la mancata revoca del decreto di espulsione a suo tempo emesso nei suoi confronti.
La sentenza - come sottolinea l'avv. Luca Castagnoli di Cesena che ha patrocinato il ricorso - è importante perché, collocandosi nel solco tracciato dalla Cassazione, Sez. Unite n. 384/05, stabilisce che le prefetture hanno un potere di revoca del decreto di espulsione che è soggetto al sindacato del giudice ordinario, trattandosi di esercizio di potere assimilabile ma di segno contrario al potere esercitato all'atto di emissione del decreto di espulsione.
In sostanza, così come è posto al vaglio del giudice ordinario l'emissione del decreto di espulsione, così deve essere sottoposto al medesimo vaglio l'emissione di un provvedimento di rigetto della istanza di revoca del decreto.
La pronuncia del Giudice di Pace di Forlì - nota l'avv. Castagnoli - accogliendo tale impostazione difensiva, ha disatteso quella prassi invalsa in numerose prefetture italiane, che usano rispondere alle istanze di revoca dei decreti di espulsione affermando che non sussisterebbe alcun potere di revoca in capo alle medesime amministrazioni, dovendo piuttosto lo straniero procedere a chiedere al Ministero la speciale autorizzazione al rientro previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 286/98.
Nel merito poi il Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 19 DPR n. 394/99, ha ritenuto raggiunta la prova della fuoriuscita dal territorio italiano in esecuzione del decreto di espulsione, pur in mancanza di timbro di uscita sul passaporto, attraverso prove documentali ed assunzione di prove orali.
(Red)



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