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25 ottobre 2007

Vendita di cd contraffatti: anche se l’ambulante extracomunitario è indigente, la povertà non può giustificare la violazione della legge.

Con una recente decisione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero che era stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per aver posto in vendita cd contraffatti. La difesa aveva richiesto l’applicazione della scriminante dello stato di necessità in quanto lo straniero era del tutto privo di mezzi di sostentamento, e quindi necessitato a commettere reati, sia pure di minimo disvalore sociale, per sopravvivere.
La Corte non ha accolto la tesi in quanto - ha sostenuto - la scriminante dello stato di necessità ben può essere concessa a chi sta per morire di fame e compie un'azione delittuosa per sopravvivere; mentre non può trovare applicazione in tutti i casi in cui una persona ritiene di potere ovviare al suo stato di indigenza, violando la legge penale.
Lo straniero - secondo la Corte - se del tutto privo di mezzi di sostentamento e in pericolo quindi di non potere soddisfare le più elementari esigenze di vita, avrebbe potuto scegliere lavori sia pure umili, ma diversi dalle più lucrose attività delittuose, ovvero avrebbe potuto rivolgersi a quegli enti preposti all'assistenza degli indigenti o alle stesse autorità di polizia, chiedendo loro di soccorrerlo.
(Red.)



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