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31 ottobre 2007

Sicurezza urbana: le misure del Governo su minori, comunitari e vittime di violenza domestica.
Approvati dal Consiglio dei ministri di ieri i quattro disegni di legge per migliorare lo stato della sicurezza. Nel primo ddl, misure sui minori, comunitari e donne vittime di violenza domestica.


Il disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di sicurezza urbana”, prevede strumenti nuovi e norme più stringenti per arginare la criminalità urbana.
Tra le disposizioni che sia pure indirettamente riguardano il trattamento degli stranieri, la modifica dell’art. 671 del codice penale “Impiego di minori nell’accattonaggio”. Il ddl trasforma l’attuale contravvenzione in delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Il reato è commesso da chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, oppure da chi permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. Sono inoltre introdotte due nuove pene accessorie: la perdita della potestà del genitore e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela, nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, siano commessi rispettivamente dal genitore o dal tutore.
Per quanto riguarda i comunitari, il ddl attribuisce al Prefetto - in luogo del Ministro dell’interno - il potere di allontanare dal territorio nazionale i cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza.
Oggi la misura è di norma eseguita con l’ordine di lasciare il territorio nazionale, mentre in presenza di “imperiosi motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato” può essere eseguita immediatamente con l’accompagnamento disposto dal Questore. Il ddl chiarisce la nozione di “imperiosi motivi” riscontrabili quando il comportamento del cittadino comunitario compromette la dignità umana o i diritti fondamentali della persona, oppure compromette l’incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.
L’allontanamento resta di esclusiva competenza del Ministro solo quando il provvedimento deve essere adottato nei confronti di cittadini comunitari che soggiornano in Italia da più di dieci anni o sono minori, oppure per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Altra novità sono le sanzioni nel caso di violazione del divieto di reingresso, attualmente punita con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5mila euro, ed ora trasformata in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.
Il ddl provvede inoltre a modificare ed integrare il decreto legislativo n. 30 del 2007 nella parte relativa alle modalità di allontanamento dei cittadini comunitari che pur non pericolosi, non hanno diritto di soggiornare in Italia per mancanza dei requisiti.
Già oggi un cittadino comunitario può essere allontanato se viene individuato sul territorio nazionale sprovvisto di mezzi legali di sostentamento da oltre tre mesi. Però, non sono previste sanzioni nel caso di inosservanza dell’ordine di allontanamento, né può essere disposto l’accompagnamento né tanto meno il divieto di ritorno, in quanto misure non previste dalla normativa comunitaria (la direttiva n. 38 del 2004).
Per rendere più efficace la misura dell’allontanamento, il ddl prevede che il cittadino comunitario allontanato debba consegnare al consolato italiano nello Stato Ue di provenienza un’attestazione di ottemperanza all’allontanamento. Qualora l’attestazione non venga consegnata ed il cittadino europeo venga rintracciato in Italia sarà sottoposto a procedimento penale per l’applicazione di una sanzione consistente nell’arresto da uno a sei mesi e nell’ammenda da 200 a 2.000 euro.
Infine una misura di protezione in favore delle donne straniere che denunciano violenze familiari o sono vittime di violenze familiari sulle quali è in corso un’indagine. In questi casi potranno avvalersi della protezione accordata dall’art. 18 del testo unico immigrazione e potranno ottenere un permesso di soggiorno per motivi protezione umanitaria. Il permesso di soggiorno sarà legato a un percorso di integrazione che non lascia sola la donna vittima di violenze.
Il ddl dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
(Red.)



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