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12 settembre 2007
Minori nomadi e obbligo scolastico. Per la Cassazione i genitori hanno l’obbligo di controllare che i figli vadano a scuola e basta la colpa per commettere il reato previsto dall’articolo 731 del codice penale.
Il caso prese in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 4 settembre nasce da una decisione del Giudice di Pace di Brancaleone che aveva assolto il padre di due minori accusato di avere omesso, senza alcuna plausibile giustificazione, di impartire o fare impartire l’istruzione obbligatoria ai figli.
Per il GdP era mancata la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informava delle assenza dei figli dalla scuola.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore generale della corte d’appello di Reggio Calabria, ha invece ritenuto che l’obbligo dei genitori nei confronti del minore di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria, implica anche l’obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola - come è provato essere accaduto nel caso di specie - la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell’avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione. Il fatto in causa è stato ritenuto dai Giudici tanto più grave in quanto potrebbe dar luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono abitualmente impiegati tutto il giorno nell’accattonaggio.
(Red)
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