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13 settembre 2007

Il Tar di Trieste “cancella” un articolo del regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. D’ora in avanti i prefetti avranno maggiore discrezionalità nel valutare le richieste di sospensione dell’espulsione dei richiedenti asilo.

Il Tar del Friuli Venezia Giulia con una sentenza depositata in questi giorni ha “cancellato” l’articolo 17 del regolamento n. 303 del 2004 relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La decisione prende corpo dalla vicenda di un cittadino straniero che si era visto respingere la domanda di status di rifugiato politico e che, nelle more del ricorso presentato al tribunale civile, aveva avanzato richiesta al Prefetto per essere autorizzato a rimanere in Italia ai sensi dell’art. 17 DPR 303/2004, fino alla data di decisione del ricorso.
Il Prefetto aveva rigettato la richiesta nell’assunto che “dalla documentazione in atti non sono emersi fatti sopravvenuti che comportino gravi rischi per l’incolumità e la libertà personale successivi alla decisione della competente commissione… e che inoltre non sussistono nemmeno gravi motivi personali o di salute che richiedano la permanenza ulteriore… in Italia”.
Lo straniero, assistito dall’avvocato Gianfranco Carbone, ha impugnato anche il provvedimento del Prefetto, questa volta al Tar di Trieste, mettendo in evidenza la “diabolicità” della norma che impone a chi è fuggito dal proprio paese per proteggere la propria incolumità di provare elementi di pericolo successivi alla decisione della commissione e, quindi alla sua fuga.
L’articolo “contestato” stabilisce che il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza.
La richiesta, stabilisce l’art. 17, deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a “fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.”
La norma letteralmente subordina quindi la potestà del Prefetto di concedere la richiesta autorizzazione provvisoria a permanere in Italia alla verifica di vari requisiti cumulativi e cioè l’esistenza di fatti sopravvenuti - successivi alla decisione negativa della commissione territoriale - che comportino gravi e comprovati rischi per la sua incolumità o la sua libertà personale e i gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.
Debbono quindi sussistere sia i fatti sopravvenuti, che dimostrino il grave pericolo in cui incorrerebbe lo straniero in caso di rientro in patria, sia i gravi motivi personali o di salute, che richiedono la sua permanenza in Italia.
Secondo il Tar già questo sembra non avere molto senso. Ma la più grave illogicità in cui incorrerebbe la norma sta nel pretendere che uno straniero, fuggito dal proprio Paese e che, dal momento dell’entrata in Italia, non ha potuto lasciare il territorio italiano, dovendo rimanere presso gli appositi centri di identificazione, possa fornire la prova di circostanze di pericolo sopravvenute e quindi successive alla sua partenza.
In realtà, osserva il Tar, non va dimenticato che si tratta di una norma regolamentare e quindi di una normativa secondaria di attuazione per cui va verificata anche la sua rispondenza al disposto normativo primario.
Questa verifica, secondo i giudici friulani, non può che portare a dichiarare illegittima la disposizione regolamentare e quindi a disapplicarla.
Infatti, la norma primaria, e cioè l’art. 1 ter, sesto comma della legge 39/90 aggiunto dall'art. 32, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189, non subordina affatto la decisione del Prefetto ad alcuna limitazione conferendogli, anzi, un’amplissima discrezionalità. Tale discrezionalità è invece stata pesantemente limitata dalla normativa regolamentare.
Ciò è sufficiente per giudicare l’art. 17 del regolamento contra legem, avendo introdotto delle limitazioni ad una potestà decisionale prefettizia che la legge aveva invece inteso essere ampiamente discrezionale.
(R.M.)




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