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18 settembre 2007

Studenti, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Pubblicato nella GU il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154 che attua la direttiva 2004/114/CE. Entrerà in vigore il 2 ottobre.

È stato pubblicato nella GU del 17 settembre 2007 il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154 che attua la direttiva 2004/114/CE. Il decreto, che entrerà in vigore il 2 ottobre, prevede una nuova possibilità d’ingresso in Italia per partecipare a programmi di volontariato, come già anticipato nelle news del 27 agosto.
Per attivare le nuove procedure si dovrà attendere l’emanazione di un decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.
Entrano invece in vigore il 2 ottobre alcune modifiche del testo unico.
La prima, all’articolo 39, consentirà agli studenti universitari di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno anche se cambiano il corso di laurea iniziale, previa autorizzazione dell’università.
Con la seconda si prevede che lo studente straniero in possesso di un permesso di soggiorno per studio  rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE e non sono tenuti ad applicarla), in quanto iscritto  ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento  superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre  mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati  nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad  esso  connessi. Dovrà essere in possesso dei requisiti generali di reddito e disponibilità d’alloggio. Inoltre dovrà essere inserito in un programma di scambio comunitario o bilaterale con  lo  Stato  di origine ovvero abbia soggiornato in un paese dell’Ue per motivi di studio per almeno due anni. Infine dovrà integrare la richiesta  di  permesso di soggiorno con una documentazione, proveniente  dalle  autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da  svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
Il decreto legislativo introduce nel Testo unico immigrazione il nuovo articolo 39-bis che riguarda il soggiorno di studenti, scambio di alunni, e tirocinio professionale.
Si tratta in realtà di una serie di previsioni già contemplate dal regolamento di attuazione. In particolare è consentito l'ingresso e il soggiorno di stranieri maggiorenni per frequentare corsi di studio negli istituti  di  istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, e per frequentare corsi di  formazione professionale e tirocini  formativi non retribuiti nell'ambito del contingente annuale.
Per quanto riguarda i minori, sono ammessi per studio gli stranieri di età non inferiore a quindici anni, in presenza di adeguate forme di tutela, ed i minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali.
(Red)



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