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News ed eventi
3 dicembre 2008

L’INPS riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento ad un minore marocchino sprovvisto di carta di soggiorno.
Risolta con una transazione davanti al giudice del lavoro di Treviso la vertenza tra un minore marocchino invalido, Azienda Ulss ed INPS.


Negato in un primo momento, l’INPS di Treviso - dietro indicazione della direzione nazionale - non ha avuto difficoltà a rivedere la posizione iniziale e riconoscere davanti al giudice del lavoro il diritto all’indennità di accompagnamento in favore di un minore marocchino, sebbene sprovvisto della carta di soggiorno.
La causa, patrocinata dall’avv. Stefano Azzari, era stata intentata dal tutore del minore che nel 2006 era stato riconosciuto dalla Commissione di prima istanza dell’Azienda Ulss n. 8 invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e, a seguito del riconoscimento, aveva chiesto l’indennità di accompagnamento, beneficio negato dall’Azienda Unità locale socio sanitaria n. 9 e dall’INPS di Treviso stante la carenza del requisito della carta di soggiorno.
A sostegno della richiesta il difensore del minore aveva richiamato l’Accordo di cooperazione Marocco - CE firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 che sancisce il divieto di discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi, nel settore della previdenza sociale, nel cui ambito ricade la corresponsione degli assegni per invalidi o minorati, come ha avuto modo di affermare la Corte di Giustizia nelle sentenze 3 ottobre 1996, causa C-126/95, e 20 aprile 1994, nella causa C-58/93 Zoubir Yousfi contro Stato belga.
A fronte di questo elemento giuridico inconfutabile, l’INPS non ha potuto che transigere la causa insieme all’Azienda Unità locale socio sanitaria e riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento con effetto retroattivo.
(R.M.)


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