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News ed eventi
15 dicembre 2008

Flussi 2008: da questa mattina la conferma delle domande 2007. Su ImmigrazioneOggi un servizio radio web per illustrare i principali adempimenti in albanese, arabo, cinese, inglese e romeno.
Dispensati dalla conferma i soli rappresentanti extracomunitari di persone giuridiche e non anche i titolari di ditte individuali.


Da questa mattina e fino al 3 gennaio i soli datori di lavoro extracomunitari dovranno confermare le domande di nulla osta per l’assunzione di lavoratori stranieri - già presentate nell’ambito del decreto flussi 2007 ma non rientrate nella graduatoria iniziale - a condizione che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE o di carta di soggiorno per familiari del cittadino europeo, oppure abbiano fatto richiesta di uno di questi titoli entro il 10 dicembre 2008, data di pubblicazione nella GU del decreto flussi. La conferma consiste nella compilazione on line di due distinti moduli nel sito del Ministero dell’interno.
Per facilitare la comprensione degli adempimenti, ImmigrazioneOggi ha realizzato un servizio radio web in albanese, arabo, cinese, inglese e romeno.
In particolare, viene spiegato nelle cinque lingue il passaggio più tecnico della circolare 3 dicembre del Ministero dell’interno che riguarda il trattamento di favore riservato ai cittadini extracomunitari rappresentanti di persone giuridiche. Stabilisce infatti la circolare che “Le domande presentate da persone giuridiche aventi sede in Italia, il cui legali rappresentanti sono stranieri non comunitari, saranno, invece, esaminate indipendentemente dal titolo di soggiorno da questi posseduto”.
Il ricorso alla definizione tecnica di “persone giuridiche” e non a quella di “imprese” è dovuto ad una scelta precisa del Governo di limitare l’agevolazione ai soli rappresentanti delle prime e non anche delle seconde, quali ad esempio le ditte individuali o le società di persone i cui titolari - se in possesso dei requisiti - dovranno confermare le domande. Sono infatti “persone giuridiche” solo le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
Per approfondire l’argomento.
(R.M.)


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