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22 gennaio 2008
Immigrato marocchino gay: non basta dichiararsi omosessuale per evitare il provvedimento di espulsione.
Per la Cassazione è necessario accertare che nel Paese di destinazione l’omosessualità sia penalmente sanzionata come pratica personale.
La Prima sezione penale della Corte di Cassazione, con decisione n. 2907 del 18 gennaio, è intervenuta sul ricorso promosso dal Procuratore generale di Bologna avverso la sentenza del Tribunale di Modena del giugno 2006 con la quale era stato assolto un cittadino marocchino imputato del reato di inottemperanza dell’ordine di allontanamento del questore. Secondo i giudici modenesi lo straniero vantava un giustificato motivo all’inottemperanza in quanto gay, condizione che lo avrebbe esposto a rischi di persecuzione in Marocco.
La Cassazione ha accolto il ricorso ed ha censurato la decisione del Tribunale di Modena sia perché non avrebbe dovuto sindacare il provvedimento di espulsione del prefetto (contro il quale lo straniero avrebbe potuto legittimamente adire il gdp) sia perché avrebbe dovuto svolgere un rigoroso accertamento della “condizione di concreta inesigibilità dell’ottemperanza”.
In particolare il Tribunale - secondo la Cassazione - avrebbe dovuto valutare se alla stregua del codice penale marocchino sia penalmente sanzionata l’omosessualità come pratica personale e non soltanto la manifestazione esteriore di “impudicizia sessuale”. Invece i giudici modenesi hanno ritenuto in via automatica “che la mera affermazione della propria appartenenza nazionale ad uno Stato nel quale l’omosessualità sarebbe repressa penalmente integra il giustificato motivo”. Da ciò, l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
(R.M.)
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