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22 gennaio 2008
Rifugiati: in vigore dal 19 gennaio le nuove disposizioni del d.lgs. 251/2007.
Le possibilità di accesso al pubblico impiego.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 251 del 2007, il decreto che attua la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, si aprono le porte del pubblico impiego anche ai rifugiati.
L’articolo 25, infatti, stabilisce che il titolare dello status di rifugiato può accedere al pubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
Restano perciò esclusi:
- i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
- i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;
- i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
- i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Sono altresì eluse le funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi e le funzioni di controllo di legittimità e di merito.
(Red.)
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