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23 gennaio 2008
Permessi di soggiorno per motivi umanitari: i diritti riconosciuti dal 19 gennaio dalle disposizioni del d.lgs. 251/2007.
Le opportunità di lavoro e di ricongiungimento familiare.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 251 del 2007, il decreto che attua la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, si estendono anche agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari alcuni fondamentali diritti in materia di lavoro e di unità familiare.
In base alle nuove disposizioni, i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura su richiesta delle Commissioni territoriali asilo, al momento del rinnovo otterranno un permesso di validità triennale “per protezione sussidiaria”.
A partire dal 19 gennaio, ai titolari del permesso per motivi umanitari è consentito richiedere il ricongiungimento familiare con le agevolazioni previste dal comma 2 dell'art. 29 bis del Testo unico immigrazione, concernente la possibilità di fornire documenti alternativi ai certificati ufficiali per provare i vincoli familiari.
Per quanto riguarda il lavoro, è consentito esercitare tutte le attività lavorative (escluso il settore del pubblico impiego) ed iscriversi agli albi professionali.
(Red.)
(NdR: ci scusiamo con i lettori per avere indicato erroneamente nel testo pubblicato ieri - ora corretto - che i titolari della protezione sussidiaria sono esonerati dall'obbligo della dimostrazione del reddito e dell'alloggio, agevolazione tuttora riconosciuta ai soli rifugiati)
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