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12 settembre 2008
Il “talaq”, rituale ripudio-divorzio, pronunciato da un tribunale egiziano può essere riconosciuto anche in Italia.
Per la Corte di appello di Cagliari la procedura egiziana che sancisce il ripudio - divorzio a richiesta del marito - non è contraria all’ordine pubblico in quanto garantisce i diritti patrimoniali e di difesa della moglie.
Il fatto.
M, cittadino italiano di origine egiziana, residente in Cagliari, aveva contratto matrimonio in Egitto nel 1993 con la sig.ra R, cittadina egiziana, e dal matrimonio non erano nati figli. Nel 1995 era stato pronunciato il loro divorzio dal delegato canonico del Tribunale Centrale per lo Stato civile egiziano. Nel 1999 la sig.ra R. si era risposata ed anche M. si era risposato con una connazionale con la quale aveva procreato quattro figli.
Il sig. M. aveva richiesto la trascrizione del divorzio all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari che però aveva rifiutato l’adempimento ritenendo il provvedimento straniero contrario all’ordine pubblico e non rispettoso dei diritti essenziali della difesa.
Da qui il ricorso alla Corte di appello di Cagliari con l’assistenza dello studio dell’avv. Giovanni Lo Schiavo.
La decisione della Corte
L’esame della legislazione egiziana da parte della Corte ha consentito di appurare che il talaq pronunciato nel 1995 da M. (una sola volta ed in assenza della moglie: “Mia moglie R. è divorziata da me”) è revocabile e comporta un effetto che può essere comparato a quello della separazione dei corpi nel diritto occidentale. Infatti il matrimonio permane ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all’accertamento dell’effettiva assenza di gravidanza. Durante questo periodo di continenza, la moglie ha diritto ad un assegno alimentare da parte del marito. A quest’ultimo è riservato lo ius poenitendi, con ripresa della convivenza e della normale vita coniugale, oppure la possibilità di pronunciare un altro talaq ancora revocabile. Il divorzio diventa irrevocabile se il marito non ha esercitato lo ius poenitendi, né ha pronunciato un nuovo talaq revocabile, oppure ha pronunciato per tre volte la formula del talaq. Il talaq, se non è avvenuto in presenza della moglie, come nel caso di M., deve essere portato a conoscenza di quest’ultima attraverso la trasmissione di una copia della dichiarazione dello sposo. Tale adempimento serve non soltanto ad informare la moglie dell’avvenuta decisione del marito e dell’inizio del periodo di ritiro legale (’idda) che la moglie dovrà trascorrere prima di risposarsi, ma anche al fine di consentirle di dare o meno il suo consenso. La mancanza del consenso della moglie è importante, in quanto le riserva il diritto ad un’indennità di consolazione (la mut’ah) che tiene conto della situazione finanziaria del marito, delle circostanze del divorzio, della durata del matrimonio e viene calcolata sulla base di un assegno alimentare di almeno due anni. Tale indennità è dovuta dal marito alla fine del ritiro legale, durante il quale lo stesso è obbligato, comunque, a corrispondere alla moglie un assegno per il suo mantenimento. Oltre a tale indennità, alla moglie è dovuta anche la parte residua della dote (mahr o sadaq).
Ricostruito in tal modo il talaq pronunciato da M., accertato che in occasione del secondo matrimonio della sig.ra R. si era dato atto che la moglie aveva ottenuto tutti i suoi diritti e spettanze, la Corte non ha avuto difficoltà ad affermare che, essendo stati soddisfatti dall’ex marito tutti i requisiti richiesti dalla legge egiziana per la validità e l'irrevocabilità del divorzio, non sussiste alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, neppure sotto il profilo della violazione del contraddittorio, perché il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano essere stati assicurati secondo la legge egiziana. Infatti, il provvedimento di divorzio è intervenuto al termine di una procedura in cui è salvaguardata la possibilità della moglie di intervenire; si è accertata la irreversibile dissoluzione del vincolo, ovvero il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; sono stati regolati i diritti economici della stessa moglie.
Infine, ad ulteriore sostegno della decisione, la Corte ha ricordato che nel diritto civile egiziano la moglie ha un uguale diritto (unilaterale) di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito, secondo la procedura del cd. Khola, per cui non vi sarebbe violazione neppure del principio di uguaglianza tra i generi.
(M.M.)
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