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News ed eventi
16 settembre 2008

Studentessa francese ottiene l’iscrizione anagrafica presso il Comune di Forio d’Ischia, dopo 10 mesi di irragionevole ostruzionismo burocratico, solo grazie all’intervento del Tribunale di Napoli.
L’esemplare vicenda di cattiva amministrazione che aveva investito anche la Commissione europea, il Consolato francese e la Presidenza della Repubblica, verso la conclusione solo a seguito di un provvedimento della magistratura napoletana.


Il Tribunale di Napoli - Sez. di Ischia alla fine ha imposto al Comune di Forio d’Ischia di iscrivere nelle proprie liste anagrafiche una studentessa francese in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 30/2007 dichiarando l’illegittimità delle ulteriori richieste fatte dal Comune, quali il certificato di nascita ed un estratto del conto bancario.
Per il Tribunale, il cittadino comunitario che desideri iscriversi nelle liste anagrafiche di un comune italiano può limitarsi a dichiarare di essere in possesso del reddito necessario al sostentamento proprio e dei familiari, non dovendo invece specificare l’ammontare di un reddito proveniente da fonte lecita o dettagliate informazioni per agevolare i controlli.
La vicenda nasce nel mese di ottobre dello scorso anno quando una studentessa francese si recava presso il Comune di Forio per richiedere l'iscrizione all'Anagrafe dopo essersi informata attraverso il sito della Polizia di Stato circa i documenti da presentare. Nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana, l'istanza le veniva respinta perché, secondo gli addetti all'ufficio Anagrafe/Elettorale del Comune, c'era bisogno di un ulteriore documento: l'atto di nascita. La cittadina francese chiedeva di presentare un'autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma le veniva negata anche tale possibilità perché riferivano testualmente gli addetti dell'Ufficio che l’autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani “lei è straniera e non facciamo differenze fra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri”. Nel mese di novembre la studentessa si recava al Comune per depositare la documentazione richiesta, comprensiva del proprio atto di nascita, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica, ma l’Ufficio anagrafe obiettava che la ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non è un mezzo idoneo a dimostrare lo status di studentessa, che l'ufficio non poteva accettare le autocertificazioni, e che invece sarebbe stato necessario produrre anche la copia del proprio conto corrente italiano (accompagnata, se francese, da traduzione legale) con dichiarazione di valore. La studentessa, procuratosi il certificato di iscrizione all’università, doveva recarsi per la terza volta in Comune. In quella  occasione la dirigente dell'Ufficio Anagrafe del comune ribadiva che, ai fini dell'attestazione della disponibilità economica, un'autocertificazione non era sufficiente, e che era, invece, necessario l’estratto conto bancario. Dopo qualche giorno, non potendo consegnare la documentazione richiesta presso l'ufficio anagrafe visto il rifiuto, la studentessa provvedeva a depositarla presso l'ufficio protocollo del Comune di Forio. Nonostante la consegna dei documenti, non le veniva rilasciata alcuna attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, come invece previsto ai sensi dell'art 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2007.
Non finisce ovviamente qui: la giovane nel gennaio riceveva una comunicazione dal Comune di Forio con la quale l'Ufficiale d'Anagrafe e Stato Civile la invitava a presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe nell'orario di apertura al pubblico e in quella circostanza era richiesta l'integrazione della domanda con ulteriori documenti (tessera sanitaria europea, richiesta di modifica del codice fiscale per la presenza del secondo nome sull'atto di nascita, richiesta di ripresentare domanda di iscrizione all'anagrafe). La studentessa presentava una nuova domanda identica a quella già presentata in novembre, questa volta sul modulo previsto dal Ministero dell'interno, stesso modulo presentato in Comune sin dal primo contatto ad ottobre 2007, ma che quella volta le era negato di depositare. Sempre a gennaio la Polizia municipale di Forio provvedevano a verificare, con esito positivo, la effettiva residenza della ricorrente presso l'abitazione indicata come domicilio. A febbraio riceveva comunicazione dall'Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile con la quale la si invitava, per l'ennesima volta, a presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico “in quanto si ritiene che l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della disponibilità economica, allegate alle istanze del 11/01/2008, non possa essere accettata perché priva di ogni elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa, DPR 445/2000 e circolari ministeriali a riguardo. Si invita inoltre a regolarizzare l'iscrizione nell'anagrafe tributaria presso l'agenzia delle Entrate di Ischia”. La studentessa provvedeva a rispondere facendo presente che riteneva di aver sufficientemente adempiuto a tutte le formalità richieste dalla normativa vigente.
Sulla vicenda intervenivano, senza alcun successo, prima il Console presso l'Ambasciata Francese a Roma, poi l’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, ed infine la Commissione europea. In particolare quest’ultima chiariva, in sede di risposta ad una esplicita interrogazione parlamentare, che “studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse”.
Ciò nonostante l'Ufficio anagrafe del Comune di Forio, piuttosto che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferiva persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio fino al rigetto della domanda della studentessa.
Ora, a seguito della decisone del Tribunale che ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno, il Comune di Forio dovrà procedere all’iscrizione anagrafica della studentessa.
(M.M.)



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