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1 settembre 2009
I parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, già titolari di permesso di soggiorno per famiglia prima dell’8 agosto, potranno continuare a soggiornare in Italia e non saranno espulsi.
Strategia soft del Ministero dell’interno sulla questione dei parenti (oltre il secondo grado) conviventi con il cittadino italiano che prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica avevano ottenuto un permesso di soggiorno per famiglia.
Prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica (n. 94) il cittadino extracomunitario convivente con il cittadino italiano parente entro il quarto grado non poteva essere espulso per le violazioni alle norme sull’ingresso ed il soggiorno.
La legge n. 94, entrata in vigore l’8 agosto, ha ristretto il campo di applicazione dei divieti di espulsione, previsti dall’art. 19 del testo unico immigrazione, limitando il beneficio (oltre che al coniuge come già previsto) ai soli parenti del cittadino italiano di primo e secondo grado.
Oggi, perciò, sono inespellibili i seguenti parenti del cittadino italiano: figli, genitori, fratelli, nipoti diretti e nonni, ma non più zii e cugini
Si è posto il problema del trattamento da riservare a tutti gli stranieri che, avendone titolo in base alla “vecchia” legge, avevano richiesto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia non ancora rilasciato alla data dell’8 agosto, o che hanno già chiesto o chiederanno il rinnovo dopo tale data.
Il Ministero dell’interno, con circolare diramata ieri a tutte le questure, nell’osservare che la legge 94 non riporta il precetto della retroattività, ha stabilito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova legge “debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio”. Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione (divieto di espulsione), presentate prima dell’8 agosto dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Analogamente, saranno accolte anche le domande di rinnovo dei permessi scaduti presentate dopo tale data.
(R.M.)
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