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3 settembre 2009
Regolarizzazione: con la domanda scatta anche l’obbligo di comunicare l’alloggio o la cessione di fabbricato.
Entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di PS.
(nota del 24 settembre: il Ministero dell'interno ha chiarito che la comunicazione di ospitalità dello straniero deve essere presentata dai datori di lavoro entro la data di conclusione del procedimento di emersione per colf e badanti).
L’art. 7 del Testo unico immigrazione stabilisce che “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”. L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
Con l’entrata in vigore della legge n. 102/2009 (il decreto anti crisi che prevede la regolarizzazione) e fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione, sono sospesi determinati procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro, compresi quelli relativi alle violazioni dell’art. 7 del TU, relativi a violazioni pregresse.
Però - precisa il Ministero dell’interno nella FAQ n. 29 pubblicata ieri - il datore di lavoro che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione, avrà 48 ore di tempo per effettuare la comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza (questura, commissariato o comune) a partire dal momento in cui inoltra la domanda di regolarizzazione.
(Red.)
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