05 ottobre 2012 Regolarizzazione: finalmente il parere dell’Avvocatura dello Stato. “Organismo pubblico” tutti i soggetti, anche privati, “che istituzionalmente o per delega svolgono un’attribuzione o una funzione pubblica o un servizio pubblico”. L’avvocatura cita il caso degli abbonamenti, nominativi e con foto di mezzi pubblici, iscrizione scolastica, certificati medici e documenti rilasciati da ambasciate e consolati stranieri in Italia. Riccardi: “soddisfatto, importante passo avanti”.
La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, “non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi”.
È quanto sottolinea il Viminale sul sito del Ministero dell’interno. “I chiarimenti sono giunti dall’Avvocatura Generale dello Stato alla quale il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione si è rivolto dopo aver ricevuto numerosi quesiti in proposito. Il parere, espresso il 4 ottobre 2012, oltre a tener conto delle difficoltà che i lavoratori stranieri irregolari avrebbero incontrato nel dimostrare contatti con enti pubblici, specifica cosa debba intendersi per ’organismo pubblico’ legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012”.
In tale categoria rientrano anche quei “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono un’attribuzione o una funzione pubblica o un servizio pubblico”.
Tra le prove documentali, infine, “l’Avvocatura fa rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre – viene precisato – non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ’area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale”.
Una decisione della quale si è detto “soddisfatto” il ministro all’Integrazione, Andrea Riccardi perché finalmente “fa chiarezza su un punto controverso della normativa sul ravvedimento operoso, consentendo a molti datori di lavoro, che hanno avuto alle dipendenze lavoratori stranieri in nero, di superare le perplessità e di accedere alla regolarizzazione con la serenità e la responsabilità necessarie”. (Red.)
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