13 settembre 2013 Ok del Governo ai permessi di soggiorno di lunga durata per studio e formazione. Ma solo dopo l’approvazione di un regolamento di attuazione.
Tutto rinviato alla modifica del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione che il Governo dovrà approvare entro sei mesi. Solo in quel momento si potrà capire l’effettiva portata della semplificazione contenuta nell’articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, pubblicato nella GU di ieri.
Il decreto legge, come anticipato dal comunicato di Palazzo Chigi di lunedì, modifica l’art. 5, comma 3, lettera c) del testo unico immigrazione nel senso che il permesso di soggiorno per studio (ora non superiore ad un anno) non potrà avere una durata inferiore “al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto”.
Tradotto: il permesso di soggiorno per studio e formazione (quindi per tutti gli studenti, universitari e non) avrà una durata iniziale che potrà arrivare, ad esempio, anche a cinque anni (scuole superiori) o sei (studenti di medicina); le verifiche di profitto, finora effettuate direttamente dalla questura e condizione per il rinnovo del permesso, saranno sostituite da una comunicazione annuale delle scuole e delle università con le modalità che stabilirà il regolamento e, da quanto è possibile prevedere, solo se negative potranno determinare l’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno. (Red.)
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