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11 gennaio 2010
Il 31 dicembre 2009 si è definitivamente conclusa la fase di presentazione delle domande di regolarizzazione di colf e badanti extracomunitari.
Mentre prosegue l’esame delle pratiche da parte degli sportelli unici per l’immigrazione, tendono ad aumentare i casi di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, prima che si giunga alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
Sull’argomento il Ministero dell’interno ha fornito le prime indicazioni con circolare 29 ottobre 2009 anche per richiamare l’attenzione dei datori di lavoro sui rischi delle conseguenze penali ed amministrative a loro carico nel caso di archiviazione del procedimento.
Poi, con la circolare del 7 dicembre 2009, si è precisato che il datore di lavoro per avere diritto all’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi deve comunque presentarsi, se possibile insieme al lavoratore, presso lo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e formalizzare contestualmente la rinuncia al rapporto di lavoro.
Con altra circolare del 28 dicembre 2009 il Dipartimento della PS ha chiarito che i lavoratori dimessi o licenziati prima della conclusione del procedimento di regolarizzazione potranno ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione – che consentirà di instaurare un nuovo rapporto di lavoro – solo se allegheranno alla domanda, da presentare con kit postale, il mod. 209 da compilare presso lo sportello unico.
La circolare del 23 dicembre 2009 del Ministero dell’interno prende invece in esame i casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione. In queste ipotesi - spiega il Viminale - il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto. Nel caso in cui, invece, a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.
La stessa circolare precisa che, nell'ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza, ma anche la cd. "famiglia anagrafica", consistente nell’insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Infine, con altra circolare del 23 dicembre 2009, il Ministero dell’interno – sulla scia di quanto già disposto da alcune Regioni - ha fornito indicazioni sulla questione dell’assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nel settore domestico nelle more della conclusione della procedura, precisando che gli stessi siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 34 del T.U. (lavoro subordinato e lavoro autonomo), e quindi possano essere iscritti al servizio sanitario nazionale ed assistiti come stranieri temporaneamente presenti in quanto non sono ancora in possesso del codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.
26 agosto 2009
Regolarizzazione colf e badanti: tredici risposte per chiarire l’applicazione dell’art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini extracomunitari.
- Il testo dell’art. 1 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102
- La circolare congiunta Ministero dell’interno-Ministero del lavoro n. 10/2009
- La circolare INPS n. 101/2009
- Le FAQ del Viminale
1. Si parla ora di sanatoria, ora di regolarizzazione, ora di emersione. Qual è la terminologia corretta?
Il Governo ha utilizzato il termine “emersione” ma nella sostanza si tratta di una regolarizzazione e perciò nel rispondere alle domande si usano indifferentemente i due termini.
2. Chi potrà presentare la domanda di emersione?
Il datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà essere titolare di permesso di soggiorno CE oppure, se familiare del cittadino europeo o italiano, della carta di soggiorno per familiare del cittadino Ue. La domanda può essere anche presentata dal cittadino straniero in possesso della ricevuta di richiesta del permesso CE o della carta di soggiorno.
Sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi,
seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - circ. INPS 3.5.1973, n. 1315 cv - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
3. Per quali tipologie di lavoro è ammessa la regolarizzazione?
Il datore di lavoro può regolarizzare solo stranieri impiegati in attività di assistenza per se stesso o componenti della propria famiglia (anche se non conviventi), affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (in questo caso è possibile regolarizzare fino a due lavoratori), oppure occupati nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (un solo lavoratore) ma in questo caso la domanda non può essere presentata da un familiare non convivente. Ad esempio il figlio può presentare domanda di regolarizzazione per la badante della madre che non convive con lui ma, nelle stesse condizioni, non può presentare domanda di regolarizzazione della colf in servizio presso la madre.
4. Il rapporto di lavoro che viene regolarizzato da quanto tempo deve essere in corso?
Il rapporto di lavoro deve essere in corso alla data del 30 giugno 2009, deve essere iniziato almeno dal 1 aprile 2009 e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della domanda.
5. Quando è possibile presentare la domanda di regolarizzazione e presso quale ufficio?
La domande devono essere presentate nell’arco di tempo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2009. Se l’emersione riguarda lavoratori italiani o comunitari la domanda deve essere presentata all’INPS; se riguarda lavoratori extracomunitari deve essere inoltrata con procedura informatica allo sportello unico dell’immigrazione tramite il sito del Ministero dell’interno.
6. Il contributo di € 500 deve essere pagato dal lavoratore?
No, il contributo è a carico del datore di lavoro e deve essere corrisposto per ciascun lavoratore regolarizzato. Il contributo può essere versato già a partire dal 21 agosto mediante “Mod. F 24 - Versamenti con elementi identificativi” scaricabile dal sito del Ministero dell’interno o dell’Agenzia delle entrate.
7. Il datore di lavoro deve possedere un reddito minimo per chiedere la regolarizzazione?
Sì, ma solo nel caso in cui si regolarizzano lavoratori extracomunitari adibiti al lavoro domestico. Il datore di lavoro deve attestare un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000, euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
Nel caso di richiesta di emersione in favore di lavoratori italiani o comunitari, oppure di lavoratori extracomunitari adibiti alla cura della persona (badanti) non è prevista alcuna dimostrazione di un reddito minimo.
8. Come dimostrare la necessità di regolarizzare una o due badanti?
Lo Sportello unico dell’immigrazione convocherà il datore di lavoro per la consegna dei documenti. In quella circostanza si dovrà produrre, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Nel caso di persone già riconosciute invalide civili, sarà sufficiente esibire la certificazione delle competenti Commissioni sanitarie
9. Chi ha in corso una richiesta di nulla osta presentata entro il 31 maggio 2008 può presentare la domanda di emersione?
Sì, ma la domanda di regolarizzazione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro.
10. Il datore di lavoro ed il lavoratore rischiano conseguenze penali, civili o amministrative nel presentare domanda di emersione?
No, in quanto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto anticrisi” e fino alla conclusione del procedimento di emersione sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che è attualmente occupato. Durante tale fase lo straniero non può essere espulso, se non per motivi di pericolosità. La sospensione cessa o alla data del 30 settembre 2009 qualora il datore di lavoro non presenti la domanda di regolarizzazione, oppure alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
11. Se un lavoratore extracomunitario è stato espulso, ma l’espulsione non è stata eseguita, può essere regolarizzato?
Sì, purché l’espulsione non sia stata disposta per motivi di sicurezza o pericolosità
12. Se il lavoratore straniero risulta segnalato nella banca dati Schengen, oppure è stato condannato in Italia, può essere regolarizzato?
Secondo quanto prevede un ordine del giorno accolto dal Governo in Senato, la mera segnalazione nella banca dati Schengen non dovrebbe essere ostativa alla regolarizzazione. Per quanto riguarda le condanne, anche non definitive, invece, sono ostative solo quelle riportate per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
13. Quali sanzioni penali sono previste nei casi di false dichiarazioni rese per ottenere la regolarizzazione?
Oltre alle sanzioni stabilite dal codice penale nei casi di false attestazioni, se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
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